Se la Costituzione serve a governare una nuova forma di potere, allora non siamo più soltanto nel campo dell’ingegneria del software. Siamo nel terreno della teoria costituzionale.

Ogni Costituzione implica un atto fondativo, un’autorità legittimante, un “noi” che decide. Ma l’AI non ha confini geografici, non appartiene a un solo Stato, non riconosce un unico ordinamento giuridico.

Possiamo davvero parlare di Costituzione senza un popolo costituente? Senza procedure condivise? Senza un’autorità capace di farla rispettare?

La questione dell’allineamento tecnico apre così un problema molto più radicale: se sia possibile, nel mondo frammentato e competitivo di oggi, scrivere una Costituzione per un potere che è al tempo stesso globale, diffuso e in larga parte privato.

Per chiarire i termini del problema occorre essere diretti su un punto preliminare: quando parliamo di AI, ci riferiamo a un soggetto oppure a un’infrastruttura?

Nel dibattito attuale — e anche negli scritti di Dario Amodei — l’AI è trattata come sistema tecnico da controllare, come strumento economico e come potenziale agente autonomo. Giuridicamente, tuttavia, non è né persona fisica né persona giuridica, né Stato, né organizzazione internazionale.

Eppure può agire globalmente, influenzare mercati e informazione, assumere decisioni operative e operare senza confini territoriali.

Dovremmo allora scrivere la Costituzione di un soggetto? Oppure la Costituzione di un’infrastruttura globale? Da qui discende una questione ulteriore: chi potrebbe legittimamente assumere il ruolo di “padre costituente”?

Nelle costituzioni tradizionali i costituenti sono rappresentanti politici, delegati territoriali, espressione di un popolo. Qui, invece, il “popolo” è globale, eterogeneo, culturalmente plurale e privo di una rappresentanza unitaria.

Si possono individuare almeno quattro categorie di possibili costituenti, ciascuna con limiti evidenti.

Si profila così un paradosso: a fronte di un’AI intrinsecamente globale, la sovranità resta prevalentemente nazionale o regionale, e manca un luogo istituzionale naturale nel quale elaborare una Costituzione condivisa.

Anche sul piano dei modelli costituzionali le difficoltà non sono minori.

Qualunque modello si scelga, resta una domanda decisiva: cosa accadrebbe se uno Stato o un’azienda in grado di sviluppare un’AI potente decidesse di non riconoscere la Costituzione proposta e di adottare principi differenti — o nessuno?

Si possono immaginare almeno tre scenari.

Resta infine il problema del pluralismo morale.

Ogni Costituzione presuppone un nucleo di valori comuni. Ma il mondo contemporaneo non condivide una stessa concezione di libertà, di sicurezza, di verità o di autorità.

Una Costituzione dell’AI che ambisca a essere globale potrebbe risultare troppo minimale, e dunque inefficace; oppure troppo sostanziale, e quindi politicamente divisiva.

Il problema non è inedito — basti pensare alle dichiarazioni universali dei diritti umani — ma qui si aggiunge un elemento ulteriore: la Costituzione non dovrebbe restare dichiarativa. Dovrebbe essere operativa nel codice.

L’analisi di Amodei, e il suo richiamo alla responsabilità di governi, imprese e società civile, ci offre una cornice entro cui articolare il confronto. Ma la risposta non è già scritta.

Per avviare il dibattito possiamo partire da alcune domande, volutamente provocatorie:

In ogni caso, non si tratta di sostituire la politica con la tecnoscienza, né di affidare il governo dell’AI a nuove élite illuminate. Si tratta di capire se le istituzioni democratiche siano ancora capaci di esercitare una funzione costituente all’altezza delle trasformazioni tecnologiche in corso.

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Testi e documenti citati